Definite le linee guida sui bilanci sociali di ets e imprese sociali
di Claudio TravagliniGuido MartinelliDopo una lunga gestazione è stato pubblicato nella G.U. del 07.08.2019 il decreto ministeriale con le linee guida, obbligatorie dal 2020, sul bilancio sociale per enti di terzo settore e imprese sociali previsto dalla riforma. Nella complessità del decreto, che non possiamo analizzare compiutamente, si ripropongono integralmente i testi già diffusi prevedendo alcuni elementi di buona prassi che assumono qui valore normativo.
Il decreto ha allegate linee-guida molto dettagliate e prescrittive nella loro articolazione, sino a elencare puntualmente gli elementi da inserire in bilancio sociale.
In via generale si riafferma il ruolo del bilancio sociale come strumento di trasparenza e accountability per “offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”. A questo proposito un suggerimento, forse tardivo, sarebbe quello di evitare la duplicazione tra bilancio di esercizio, bilancio sociale e informazioni da pubblicare sul Registro “liberando” il bilancio sociale da tutto ciò già presente negli altri documenti.
La comunicazione richiesta nel bilancio sociale si presenta come ampia e molteplice dovendo tener conto della varietà delle forme giuridiche ed organizzative e delle attività degli enti di terzo settore.
Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio sociale sono, come noto, gli enti del terzo settore con proventi complessivi superiori al milione di euro e tutte le imprese sociali.
Si precisa che le linee si applicano anche ai bilanci sociali “volontari” che molti enti pubblicano. L’obbligo decorre dall’esercizio 2020 e quindi i primi bilanci sociali regolati dal decreto saranno pubblicati nel nuovo Registro a metà del 2021: gli enti interessati dovrebbero già pensare, però, a raccogliere le informazioni dall’esercizio 2020 per trovarsi preparati al momento della redazione.
Il processo di approvazione viene specificato, prevedendo l’approvazione unitamente al bilancio di esercizio da parte dello stesso organo dopo l’esame ed il parere dell’organo di controllo.
Il bilancio sociale viene pubblicato sul Registro Unico ma le linee guida ne raccomandano fortemente la diffusione anche attraverso il sito internet dell’ente, considerato strumento efficace ed economico.
I Principi generali ispiratori della redazione del bilancio sociale ripropongono quelli della consolidata dottrina e sono individuati in rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità a cui deve complessivamente essere ispirato.
L’articolazione richiesta è, come dicevamo, piuttosto dettagliata e richiede di esporre:
- la metodologia adottata per la redazione (che quindi non è univocamente definita e deve essere ulteriormente specificata) e gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
- le informazioni generali sull’ente comprese quelle formali pubblicate nel Registro Unico (nome, sede legale, forma giuridica) ed altre rilevanti, quali le attività statutarie di interesse generale e secondarie e strumentali, le aree territoriali e i collegamenti con altri enti del terzo settore;
- la struttura, il governo e l’amministrazione partendo dalla base sociale, proseguendo con l’illustrazione degli organi e dei meccanismi di governo e con la mappatura degli stakeholders e del loro coinvolgimento;
- le persone che operano per l’ente come volontari, collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, la natura e l’entità dei loro compensi e rimborsi;
- gli obiettivi e le attività per cui si richiedono informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti sui portatori di interesse, in relazione agli obiettivi dell’organizzazione riscrivendo nei fatti la relazione di missione completa di indicatori e, nel caso degli enti filantropici, l’elenco delle erogazioni effettuate;
- la situazione economico-finanziaria con provenienza e destinazione delle risorse e rendicontazione delle raccolte fondi e valutazione degli amministratori sui rischi finanziari;
- le altre informazioni tra cui le informazioni sui contenziosi in essere, sugli impatti ambientali e le informazioni sulla parità di genere, sulla lotta alla corruzione inserite nella “dichiarazione non finanziaria” previste dal D.Lgs. 254/2016;
- le informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo su finalità sociali, svolgimento di attività di interesse generale ed accessorie, perseguimento scopo di lucro ed altri aspetti.
L’esame dei primi bilanci sociali pubblicati secondo la nuova normativa offrirà l’opportunità di fare valutazioni; per ora possiamo ipotizzare punti critici quali la ridondanza di alcune informazioni del documento rispetto al bilancio di esercizio e alle notizie pubblicate sul Registro Unico data anche la contestuale approvazione. Il bilancio sociale diventa così un mega-documento che ripropone di nuovo tutta la comunicazione senza inserirsi organicamente nel complessivo sistema informativo.
Un’opportunità a nostro parere è quella di trasformare l’adempimento bilancio-sociale nel processo partecipato di costruzione e monitoraggio del perseguimento delle finalità statutarie, evitando processi già visti per cui all’affermazione di un obbligo comunicativo documentale è corrisposta la sterilizzazione del suo intrinseco valore informativo, giungendo a redigere il bilancio sociale come un obbligo formale su schemi predefiniti e con formule rituali senza operare alcuna riflessione sulle attività svolte, la loro modalità di svolgimento ed i risultati raggiunti.