Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente l’avviso di accertamento citato, ritenendo che, in caso di ravvedimento operoso, diretto a sanare la posizione del contribuente senza limiti di tempo, l’articolo 1, comma 640, L. 190/2014 prevede che “nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore i termine per l’accertamento […] decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.
La Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza oggetto di esame, ha rigettato la tesi dell’Ufficio ed ha annullato l’avviso di accertamento notificato al contribuente.
In particolare, i giudici veronesi hanno affermato che l’articolo 1, comma 640, L. 190/2014 richiamato dall’Agenzia delle Entrate, consentendo accertamenti solo in relazione agli elementi oggetto dell’integrazione, porta inevitabilmente ad escludere che si possano ritenere riaperti i termini relativi ad imposte o contributi diversi da quelli sui quali incide direttamente la dichiarazione integrativa.
Secondo i giudici veronesi, la natura del tutto eccezionale della citata norma che consente, per obbligazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate ha esaurito il potere di accertamento, la riviviscenza delle facoltà di accertamento, comporta che la regola dell’articolo 1, comma 640, L. 190/2014 debba essere interpretata in modo restrittivo e, quindi, che vada intesa rigorosamente nel senso che operi solo e soltanto per il singolo contributo o per la singola imposta oggetto della dichiarazione integrativa e non per quelle che magari vengono calcolate sulla stessa base imponibile oggetto di integrazione che hanno una diversa natura.
A detta dei giudici veronesi, infatti, il principio sotteso alla richiamata norma sarebbe sostanzialmente quello civilistico della rinuncia alla prescrizione: tale rinuncia, nello specifico, deve essere necessariamente collegata ai soli tributi o contributi espressamente oggetto della dichiarazione integrativa che non può essere utilizzata come fondamento di integrale ripristino del potere di accertamento anche per imposte e contributi non oggetto della sanatoria.
I giudici veronesi, proprio perché la riapertura dei termini di accertamento deve essere collegata all’istituto della rinuncia alla prescrizione, hanno ritenuto che non può essere il creditore ad estendere l’area della rinuncia operata dal contribuente a crediti diversi, tanto più nell’ipotesi in cui i tributi oggetto dell’integrazione e quelli non oggetto dell’integrazione, abbiano termini prescrizionali diversi.
A sostegno della propria tesi, i giudici veronesi hanno richiamato i principi esposti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2911/2023, che ha collegato la riviviscenza dei poteri accertativi al persistente obbligo del contribuente di conservare le scritture relative alle imposte oggetto di integrazione con l’evidente effetto che, se talune imposte non fossero oggetto di integrazione, verrebbe anche meno l’obbligo di esibizione e di conservazione dei documenti relativi.