10 Novembre 2018

Definizione agevolata degli accertamenti: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Dopo i primi chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate lo scorso 7 novembre, oggetto di commento con il precedente contributo “Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate” nella giornata di ieri è stato pubblicato il provvedimento prot. n. 298724/2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il provvedimento in esame ripropone gran parte delle precisazioni già fornite, concentrandosi altresì sul corretto computo dei termini. Viene infatti ricordato che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata

In considerazione delle appena richiamate previsioni normative, con il provvedimento viene precisato che, ai fini del calcolo del più ampio termine di proposizione del ricorso assume rilevanza la sospensione derivante

presentate entro il 23 ottobre 2018. Tuttavia, è espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba rinunciare a tali istanze.

Pertanto:

  • se il contribuente ha presentato istanza per l’accertamento con adesione, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il 23.11.2018, o se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell’atto (si considerano, infatti, oltre ai 60 giorni ordinariamente previsti, anche i 90 giorni di sospensione connessi all’istanza presentata),
  • se all’istanza di accertamento con adesione ha fatto seguito la sottoscrizione dell’accordo, e quest’ultima è avvenuta entro il giorno 24.10.2018, gli importi devono essere versati entro il termine del 13.11.2018.

Il contribuente, dopo aver effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata deve quindi consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Se, invece, l’atto da definire non richiede il pagamento di tributi e contributi, ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, il contribuente può manifestare la sua volontà mediante comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.

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