Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato dalle Entrate il foglio di calcolo
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il foglio di calcolo Excel utile per la rideterminazione delle sanzioni nell’ambito dei pagamenti rateali in corso degli avvisi bonari.
Come noto, la Legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari anche nel caso di rateazioni in corso relative a comunicazioni di irregolarità, mediante il pagamento delle sanzioni nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
In questo specifico caso la possibilità di pagare gli importi ridotti non è limitata a specifiche annualità, ma abbraccia tutte le annualità per le quali sono ancora in corso pagamenti. Per poter beneficiare della previsione in commento è tuttavia necessario che non si sia verificata una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973 (mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva).
A seguito dell’accesso ai benefici, il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’ordinario piano di rateazione “ante-riduzione”, pur restando possibile, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruire dell’altra importante agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2023, ovvero l’estensione fino a venti rate dei piani di rateazione. D’altra parte, il contribuente può decidere anche di versare tutto il residuo importo dovuto in un’unica soluzione.
È inoltre opportuno ricordare che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle richiamate scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Con specifico riferimento agli importi da versare, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 1/E/2023, già oggetto di precedente commento, aveva fornito alcuni esempi di calcolo.
Per quanto riguarda la sanzione, in realtà, la sua rideterminazione non risulta particolarmente difficoltosa, pur essendo necessario ricordare che, nei casi di tardivo versamento non superiore a 90 giorni le sanzioni non sono pari al 10% ma sono determinate in misura minore, in alcuni casi annullando il beneficio (quando il ritardo di versamento non supera i 9 giorni, e, quindi, la sanzione risulta pari o inferiore al 3%).
Maggiori criticità presenta la rideterminazione degli interessi, da versare con il noto codice tributo 9002; in tale ambito sicuramente il file in esame costituisce un utile supporto.
Gli interessi da rateazione (codice tributo 9002), infatti, devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata: grazie al nuovo file Excel, tuttavia, vengono calcolati gli importi dovuti sia con il codice tributo 9001 che con il codice tributo 9002.
19 Gennaio 2023 a 9:13
Buongiorno, mi sono accorta che per gli avvisi arrivati prima di agosto e scadenti dopo nella determinazione delle scadenze non tiene conto del periodo di sospensione di agosto. Vi risulta anche a Voi?
19 Gennaio 2023 a 12:34
SI CONCORDO