20 Ottobre 2021

Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

L’agevolazione riguarda soltanto i titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.

Con il provvedimento prot. n. 275852/2021, pubblicato ieri, 19 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative prevedendo la possibilità di accedere al beneficio in esame versando gli importi dovuti entro l’ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche ratealmente.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, gli aspetti più rilevanti dalla c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”.

Definizione agevolata: il beneficio Nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni (o le somme aggiuntive, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità.
Sono invece interamente dovuti gli interessi.
Ambito soggettivo Possono beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” i contribuenti:
·  con partita Iva attiva al 23 marzo 2021
·  che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020).
Oggetto della definizione agevolata Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
Nello specifico la definizione si applica:
· alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione;
· alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021.
Come si perfeziona la definizione agevolata Sussistendo i presupposti, il contribuente deve limitarsi a pagare gli importi dovuti entro i termini ordinariamente previsti, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione.
Considerato, inoltre, che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.