In particolare, l’agevolazione consente ai debitori di estinguere il proprio debito senza corrispondere:
La formulazione originale dell’articolo 6 prevedeva la possibilità del debitore di aderire alla misura agevolativa in esame manifestando “la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet”.
L’articolo 1 del D.L. 36/2017 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, invece, ha modificato il termine per la presentazione dell’istanza prorogandolo al prossimo 21 aprile 2017 così da favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati all’istituto definitorio.
Non è chiaro però se slitti di conseguenza anche il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016in base al quale “entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate”.
A tal proposito appare utile sottolineare che il D.L. 36/2017 ha modificato esclusivamente il termine di presentazione dell’istanza da parte del contribuente di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 lasciando invece immutato il termine per la comunicazione dell’agente di riscossione di cui al successivo comma 3.
Nel caso in cui il contribuente scelga di effettuare il pagamento rateale in luogo del versamento in un’unica soluzione entro luglio 2017, restano immutati i termini per il versamento delle 5 rate previste:
Rata | Scadenza | Importo |
1° | luglio 2017 | 24% del dovuto |
2° | settembre 2017 | 23% del dovuto |
3° | novembre 2017 |
4° | aprile 2018 | 15% del dovuto |
5° | settembre 2018 |