Definizione agevolata delle liti pendenti portata a 51 rate mensili
di Angelo GinexTra le molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti introdotte dall’articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), vi è la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio.
Tale istituto consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Più precisamente, l’accesso a tale istituto è consentito a condizione che il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e, al momento di presentazione della domanda, non si sia formato il giudicato (quindi, non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e non siano spirati i termini di impugnazione o di riassunzione).
Inoltre, per quanto concerne i benefici derivanti dalla definizione (cfr., circolare AdE n. 2/E/2023), si rammenta che, oltre all’annullamento di sanzioni e interessi, sono dovute le seguenti percentuali del valore della controversia, a seconda che alla data del 1° gennaio 2023:
- 100% per il ricorso notificato;
- 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
- 40% per il ricorso accolto in primo grado;
- 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado;
- 40% o 15% (dell’ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
- 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.
Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente era tenuto a presentare una domanda di definizione e ad eseguire il pagamento, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Nel caso in cui gli importi dovuti superassero euro 1.000, era ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali dovevano essere versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Con il D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette), e in particolare con l’articolo 20, cui è stata apportata un’ultima modifica in sede di conversione in Legge 26 maggio 2023, n. 56, sono stati posticipati i termini di definizione e di pagamento.
Innanzitutto, è ora previsto che il perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti si abbia con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023.
Con riferimento all’ipotesi in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, fermo restando l’ammissibilità del pagamento rateale e l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del citato articolo 8 in un massimo di 20 rate di pari importo, è ora previsto che le prime 3 devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Tuttavia, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2023, come anticipato, all’articolo 20 è stato altresì previsto che a scelta del contribuente, le rate successive alle prime 3 possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Inoltre, il processo tributario è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, bensì fino al 10 ottobre 2023. Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi e non più 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.
Infine, ulteriori modifiche sono state previste per il diniego e l’accordo conciliativo. L’eventuale diniego della definizione agevolata, adesso, deve essere notificato entro il 30 settembre 2024, mentre la possibilità di accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata, ha come termine ultimo il 30 settembre 2023 e non più il 30 giugno 2023.