12 Maggio 2018

Definizione agevolata di liti pendenti

di EVOLUTION
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L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie “pendenti” il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Si tratta di un istituto – precisa la circolare AdE 22/E/2017 – che risponde alla duplice esigenza di completare l’effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e di ridurre l’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Altre tematiche”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza gli aspetti in vigore per l’anno 2017in merito alle liti tributarie pendenti.

La definizione delle controversie “pendenti” prevede:

  • la presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente, tramite il modello approvato dal provvedimento delle Entrate 140316/2017, (il cui termine di scadenza era stabilito al 2 ottobre 2017);
  • il pagamento “integrale” degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto.

Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Se la controversia riguarda solo gli interessi di mora o sanzioni “non” collegate al tributo, la definizione si effettua con il versamento del 40% degli importi in contestazione.

La domanda di definizione va presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado, oppure dal soggetto che vi è subentrato (nella maggior parte dei casi, si tratta dell’erede del defunto) o ne ha legittimazione (ricorso proposto ad esempio dal genitore per conto del minore, dal tutore per l’interdetto, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, ecc.).

Nello specifico, possono essere definite le liti pendenti presso:

  • le Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di 1° e 2° grado di Trento e Bolzano, anche per rinvio;
  • la Corte di Cassazione.

Inoltre, sono definibili anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR).

Non sono, invece, definibili le liti in materie “diverse” da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

A differenza delle precedenti definizioni, l’articolo 11 del D.L. 50/2017 non specifica la tipologia degli atti definibili; pertanto, possono essere definite le controversie instaurate avverso:

  • avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni;
  • avvisi di liquidazione;
  • iscrizioni a ruolo;
  • cartelle di pagamento.

Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 nonché dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972. Rientrano, quindi, tra le liti “definibili” anche quelle riguardanti i ruoli e le cartelle di pagamento emessi per il recupero degli omessi versamenti di importi indicati in dichiarazione nonché le controversie in materia di Iva, diversa da quella riscossa all’importazione.

Diversamente, non sono definibili le controversie:

  • in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni;
  • di valore indeterminabile (ad esempio, quelle che attengono al classamento degli immobili);
  • inerenti istanze di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle nelle quali non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente;
  • instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate.

Sono, peraltro, escluse dalla definizione le controversie concernenti:

  • le risorse tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali) e l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ex articolo 16 del Regolamento UE 2015/1589);
  • le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato UE, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione, poiché si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si “perfeziona” con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio.

Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il citato termine perentorio del 2 ottobre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento.

Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall’Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

È, tuttavia, ammessa la compensazione dei crediti, fatti salvi i casi in cui la stessa sia limitata o esclusa sulla base di determinate disposizioni normative.

Imposta Versamento
Ires
  • 1° rata: entro il 02/10/2017: € 2.524,55 (6.311,37 x 40%);
  • 2° rata: entro il 30/11/2017: € 2.524,55 (altro 40%);
  • 3° rata: entro il 02/07/2018: € 1.262,27 (residuo 20%);
Iva
  • 1° rata: entro il 02/10/2017: € 1.179,85 (2.949, 63 x 40%);
  • 2° rata: entro il 30/11/2017: € 1.179,85 (altro 40%);
  • 3° rata: entro il 30/11/2017: € 589,93 (residuo 20%);

In caso di inadempimenti nei versamenti, in primo luogo si fa presente che l’articolo 11, comma 5 del D.L. 50/2017 dispone che: “al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate”. Tale disposizione, che regola il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione per i casi di inadempimento nei pagamenti rateali richiama l’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, è a cui occorre ricorrere in caso di tardivo/omesso pagamento di rate.

Tuttavia, tenuto conto che, secondo la circolare AdE 22/E/2017, “la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare…oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine”, pare potersi ritenere che per il pagamento totalitario o della prima rata non sia possibile applicare il suddetto articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973.

Sul punto, si attendo però chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di tardivo/omesso pagamento totalità somme o 1a rata è possibile evitare gli effetti del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, ossia, nel caso in esame, la mancata adesione alla definizione delle controversie pendenti. In particolare, è esclusa la decadenza dal beneficio in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

Tale disposizione si applica anche al “versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.

Nei suddetti casi è comunque prevista, successivamente, l’iscrizione a ruolo della somma non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) “entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza”. Pertanto, per la prima rata, il ravvedimento pare possibile fino al 30/11/2017 ossia il termine di versamento della seconda rata (in tal caso, la sanzione da applicare è del 15% e non del 30%, in quanto trattasi di tardivo versamento nei 90 giorni) o comunque nei 90 giorni in caso di versamento relativo la totalità delle somme dovute.

Nel caso, invece, di tardivo/omesso pagamento rate successive alla prima, tenuto conto che le rate successiva alla prima sono da versare rispettivamente entro il 30/11/2017 e il 2/07/2018, l’articolo 15-ter, comma 5 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che “in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi”. Tuttavia, resta valido il pagamento effettuato nei casi di lieve inadempimento, ferma restando la successiva iscrizione a ruolo degli importi non pagati con la sanzione e gli interessi.

Anche in questo caso l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso “entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza”.

Pertanto, per la 2° rata, pare sia possibile, al fine di evitare la decadenza dalla dilazione, ricorrere al ravvedimento entro il termine di pagamento della 3° rata ossia il 02/07/2018; per la 3° e ultima rata occorre ravvedersi entro i 90 giorni dalla scadenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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