Definizione agevolata: pagamento al 31/7 e segnalazione anomalie
di Raffaele PellinoA partire da luglio, Equitalia renderà disponibile sul proprio sito istituzionale un apposito servizio dedicato alle “segnalazioni” dei contribuenti che riscontrino anomalie nelle comunicazioni ricevute a seguito della definizione agevolata. Dallo scorso 15 giugno, infatti, molti contribuenti, a fronte della presentazione della istanza di adesione e dell’accoglimento della stessa, sono stati destinatari di prospetti di liquidazione delle somme non corrispondenti a quelli indicati nell’originaria istanza.
In particolare, se nell’ambito della comunicazione si rilevano cartelle/avvisi mancanti o la presenza di cartelle/avvisi non indicate nell’istanza, per non perdere i benefici della rottamazione, occorre comunque versare gli importi dovuti entro il 31 luglio e procedere alla eventuale segnalazione.
Si ricorda che le comunicazioni sono arrivate (o stanno arrivando) per posta raccomandata o attraverso la PEC, nel caso si sia indicato il relativo indirizzo nell’ambito dell’istanza. Dal 16 giugno copia della suddetta comunicazione è disponibile anche nell’area riservata del portale di Equitalia.
Ciò detto, in primo luogo, si rileva che, a seguito della presentazione dell’istanza entro lo scorso 21/04, Equitalia è tenuta a comunicare all’interessato informazioni in merito:
- all’accoglimento o all’ eventuale rigetto della adesione;
- agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
- all’importo/i da pagare;
- alla data/e entro cui effettuare il pagamento.
La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta che è stata effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 ed il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono state previsto 5 tipologie di comunicazioni in relazione alle seguenti possibili casistiche.
AT | Accoglimento totale della richiesta | il contribuente riceve un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non ha nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”; |
AP | Accoglimento parziale della richiesta | il contribuente, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, ha un importo da pagare; |
AD | Assenza debiti | il contribuente, sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili”, non deve pagare nulla; |
AX | Debito residuo | il contribuente, per i debiti “rottamabili” non deve pagare nulla mentre ha un debito residuo per quelli non “rottamabili”; |
RI | Rigetto | i debiti che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e, quindi, il contribuente ha un importo da pagare. |
Ogni comunicazione, poi, contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:
- al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- al debito “residuo” oggetto di definizione;
- all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- al debito residuo “escluso” dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), si troverà nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
A fronte di tali comunicazioni, molti operatori stanno riscontrando delle incongruenze nei dati, in quanto i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione non corrispondono a quelli che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione. Per far fronte a tali anomalie, Equitalia, renderà disponibile, a partire da luglio, un apposito servizio segnalazioni.
In particolare, per non perdere i benefici della rottamazione:
- qualora nella comunicazione ricevuta non si riscontri la presenza di tutte le cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione, occorrerà comunque provvedere al pagamento degli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine del 31 luglio nonché “segnalare” le cartelle/avvisi che risultano “mancanti”.
- qualora nella comunicazione ricevuta si riscontri la presenza di cartelle/avvisi che non sono stati indicati nella dichiarazione di adesione, occorrerà comunque provvedere al pagamento degli importi dovuti per le cartelle/avvisi che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione entro il termine del 31 luglio e “segnalare” le sole cartelle/avvisi che non erano state indicate.
Nel caso si intenda effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione inviata da Equitalia, occorre recarsi presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio “ContiTu” che sarà disponibile a inizio luglio: in tal modo, il contribuente potrà richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che decide di pagare.
In materia di pagamenti, ricordato preliminarmente che questi devono avvenire in un’unica soluzione o a rate (fino ad un massimo di 5 rate, in quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nel 2017 ed il restante 30% nel 2018), si fa presente che:
- con il pagamento della prima rata sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocate al pagamento della prima rata.
Inoltre, si fa presente che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione ed Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di “acconto” dell’importo complessivamente dovuto (FAQ Equitalia).
Occorre, da ultimo, segnalare, che per il pagamento mediante il servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Così ad esempio, per la scadenza della rata del 31 luglio il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.