25 Luglio 2016

La definizione di esportatore nel nuovo Codice doganale dell’Unione

di Marco Peirolo
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Anche nella nuova disciplina doganale, il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere stabilito nell’Unione secondo i criteri previsti dall’art. 5, punto 31, del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) e, quindi, deve avere in tale territorio:

  • la sede statuaria, ovvero
  • l’amministrazione centrale, ovvero
  • una stabile organizzazione, definita come una sede fissa d’affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate, in tutto o in parte, le operazioni doganali di una persona (art. 5, punto 32, del Codice doganale dell’Unione).

Ai sensi dell’art. 1, punto 19, lett. a) e c), del Reg. UE n. 2446/2015 (Regolamento delegato), infatti, s’intende per esportatore:

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