26 Gennaio 2015

Definizione Iva di abitazioni di lusso: in soffitta i vecchi criteri

di Luca Caramaschi
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L’art. 33 del D. Lgs. n.175/2014 (Decreto Semplificazioni) interviene per modificare il n. 21) della tabella A parte II allegata al Decreto Iva, relativo all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% per i trasferimenti delle abitazioni considerate non di lusso. Secondo tale disposizione, nella versione ante modifiche, veniva considerata abitazione di lusso quell’immobile che presentava le ben note caratteristiche indicate nel vecchio D.M. del 02.08.1969.

In modo speculare, tale regola veniva applicata anche al fine di applicazione l’imposta di registro in misura agevolata (dal 01.01.2014 scesa al 2% per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 23/2011). Ai fini di tale ultima imposta, tuttavia, già con l’art. 26 del D.L. n. 104/2013 (sempre con decorrenza 01.01.2014) viene stabilito che se l’atto di trasferimento riguarda un immobile per il quale l’acquirente inten­de accedere all’agevolazione prima casa (aliquota 2%), ciò può avvenire a condizione che l’immobile non sia iscrit­to nelle categorie catastale A/1, A/8, A/9, a nulla più rilevando i criteri stabiliti dal riportato D.M. 02.08.1969.

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