30 Maggio 2023

Definizione delle liti: l’Agenzia delle Entrate nega lo scomputo delle sanzioni

di Domenico SantoroGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, non sarebbe possibile scomputare dagli importi dovuti per accedere alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie quanto versato dal contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto impositivo, a titolo di definizione agevolata delle sole sanzioni (ex-articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997).

Ciò nonostante la Corte di Cassazione, con l’unica pronuncia a nostra conoscenza (sentenza n.2378 del 25.01.2023), abbia espresso un’interpretazione in senso contrario, ammettendo detto scomputo anche al fine di evitare inaccettabili disparità di trattamento tra contribuenti lesive del principio costituzionale di eguaglianza.

Più in dettaglio, l’articolo 1, commi da 186a 203, L. 197/2022 (cd. “Legge di Bilancio 2023”), ha introdotto una particolare forma di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui siano parti l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, prevedendo che “[…] possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio […], con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”, in misura percentuale variabile in ragione del grado in cui la lite è pendente e dell’esito dei precedenti gradi di giudizio.

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