Definizione liti pendenti: qualche dubbio sulle ultime formalità
di Arianna SemeraroA quasi un anno dall’entrata in vigore della norma, che ha consentito la definizione agevolata delle controversie tributarie, si è giunti al termine della finestra temporale entro la quale i contribuenti potevano aderirvi (30.9.2023 poi slittato al 2.10.2023).
Nonostante ciò, residua l’ultimo adempimento (richiesto dalla norma) in capo a tutti coloro che hanno deciso di aderire alla misura agevolativa in commento: entro oggi, 10.10.2023, occorrerà depositare, infatti, la ricevuta di presentazione della definizione e il pagamento del dovuto (o della prima rata), dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale risulta pendente la controversia.
È questo l’ultimo adempimento posto a carico dei contribuenti per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti, ma esistono alcune ipotesi che non hanno soluzioni ufficiali.
Tale adempimento riguarda, senza ombra di dubbio, le ipotesi in cui la controversia sia già instaurata dinanzi a un giudice. In tali casi, difatti, non esistono dubbi di sorta circa le modalità con le quali tale deposito debba avvenire. E semplificando, nel caso in cui trattasi di controversia nella quale le parti si sono costituite e sono in attesa di fissazione o trattazione dell’udienza, il contribuente, entro la data odierna (10.10.2023), dovrà presentare, tramite il canale telematico per i depositi nel fascicolo processuale:
- copia della domanda di definizione;
- la ricevuta di presentazione e;
- il pagamento eseguito.
I documenti verranno così acquisiti al fascicolo e consentiranno al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 198, L. 197/2022.
Ci sono, però, numerosi casi per i quali non esiste alcun fascicolo “aperto” dinanzi a nessuno organo giurisdizionale, poiché si è nella fase di pendenza dei termini di impugnazione o di riassunzione. Alla luce di tali circostanze, si possono verificare le seguenti ipotesi:
- il caso in cui è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado, ma né l’Ufficio né il contribuente, hanno già proposto l’impugnazione. In concreto non esiste un fascicolo pendente dinanzi a un giudice e, pertanto, non dovrebbe essere necessario alcun deposito. Prudenzialmente, converrebbe informare l’Ufficio controparte tramite pec dell’avvenuta definizione. Va segnalato che, per tale ipotesi, alcuni contribuenti hanno ritenuto prudenzialmente di informare il giudice di primo o secondo grado (che ha emesso la pronuncia) dell’avvenuta definizione, depositandola nel fascicolo, ancorché ormai chiuso;
- un caso particolare è quello in cui l’Ufficio (totalmente o parzialmente soccombente) abbia già proposto appello o ricorso in Cassazione, ma il contribuente non si sia ancora costituito o non abbia ancora proposto appello/ricorso incidentale. In questo caso, l’interessato non è ancora parte del processo e, pertanto, per depositare l’istanza di definizione e la ricevuta del primo pagamento, dovrà costituirsi. A tal fine, dovrebbe essere sufficiente depositare, unitamente alla procura al difensore, un’istanza “accompagnatoria” della documentazione da produrre, atteso che lo scopo è quello di informare il collegio dell’avvenuta definizione.
- nell’ipotesi in cui è stata definita la lite in pendenza dei termini per la riassunzione, il contribuente prudenzialmente dovrà riattivare la controversia tramite la riassunzione e contestualmente depositare i documenti della definizione.
Sebbene sia importante concludere correttamente l’iter formale richiesto dalla norma, ai fini della definizione agevolata delle controversie, occorre evidenziare come il mancato adempimento dell’obbligo di deposito non faccia comunque venire meno gli effetti estintivi del procedimento.
Ciò in quanto, praticamente, dovrebbe essere lo stesso Ufficio – parte del giudizio – a rappresentare in giudizio l’avvenuta definizione ricevuta, sia perché, ad ogni modo, la definizione delle liti si ritiene perfezionata con la presentazione dell’istanza e il pagamento della prima rata, con la conseguenza che l’intervenuta definizione debba prevalere sulle successive sentenze che non ne tengano conto.