21 Novembre 2019

Definizione liti pendenti: sospensione del processo anche dopo i termini?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6. D.L. 119/2018 aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la sospensione del processo a seguito del deposito di apposita istanza, corredata di copia della domanda di definizione e del versamento, entro il 10 giugno 2019.

Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

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