Definizione liti: slitta il termine iniziale e rateizzazione allungata
di Arianna SemeraroLa definizione delle liti tributarie pendenti è definita mediante la presentazione dell’istanza e il pagamento entro il 30 settembre 2023.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
È altresì concessa la possibilità di dilazionare ulteriormente le rate successive alla terza in cinquantuno rate mensili.
Queste le novità intervenute con la legge di conversione del DL bollette che aveva già modificato l’originario termine entro il quale versare la prima rata.
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale o inferiore al valore della controversia – determinato a seconda dello stato in cui si trova il processo e dell’eventuale soccombenza delle parti – costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
È travagliato ed infinito il susseguirsi di aggiornamenti normativi che hanno modificato l’originaria formulazione della misura varata ormai quasi sei mesi fa per mano della Legge di Bilancio 2023.
Inizialmente, il comma 194, L. 197/2022 prevedeva, tra l’altro, che “nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale (…) in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno”.
Tuttavia, come noto, il 30 marzo 2023 è intervenuto il c.d. Decreto Bollette (D.L. 34/2023) che ha di fatto privato di operatività le scadenze originarie su menzionate, facendo slittare il termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023.
Il D.L. 34/2023, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 1° aprile, cioè proprio il giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il periodo originariamente previsto (dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023) per il pagamento della prima rata per la definizione delle liti.
Di fatto, quindi, lo scadenziario per il pagamento rateale stabilito dal comma 194 citato non è mai divenuto effettivo, essendo stato immediatamente sostituito dal nuovo di cui all’articolo 20 D.L. 34/2023.
In particolare, il Decreto Bollette:
- fissava al 30 settembre il termine per la presentazione dell’istanza di definizione e per il pagamento di quanto dovuto ovvero della prima rata;
- fissava le scadenze delle eventuali rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Ebbene la novella normativa non si arresta e in sede di conversione del Decreto Bollette vengono nuovamente modificate le scadenze delle rate, confermando quelle delle prime tre rate e aggiungendo la possibilità, a discrezione del contribuente, di pagare le successive in un massimo di cinquantuno rate mensili.
Benché il termine iniziale per il pagamento della prima rata fissato al 30 giugno è come se non fosse mai esistito, nulla questio per il contribuente che nel mentre ha già adempiuto al pagamento della prima rata, poiché questi dovranno semplicemente procedere al pagamento della seconda rata entro il 31 ottobre 2023.
Chi invece non ha ancora pagato la prima rata, può farlo entro il 30 settembre 2023.
Ciò a cui è necessario prestare attenzione è il calcolo dell’importo delle singole rate poiché le cinquantuno rate mensili non decorrono dalla prima rata bensì da quelle successive alla terza; questo comporta che:
- le prime tre rate saranno ciascuna di un importo pari ad 1/20 di quanto dovuto ai fini della definizione;
- le rate successive alla terza potranno essere rideterminate suddividendo l’importo residuo in cinquantuno rate mensili.
A titolo esemplificativo, si pensi ad un importo totale dovuto per la definizione pari a 10.000, le prime 3 rate saranno ciascuna di importo pari a 500, la quarta e le successive 50 rate saranno ciascuna di importo pari a 170.
Inoltre, nel caso si sia optato per la trimestralità delle rate successive alle prime tre (opzione concessa dall’originario articolo 20, D.L. 34/2023), le scadenze saranno 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno a partire dal 31 marzo 2024.
Nel caso, invece, si sia optato per la mensilità delle rate successive alle prime tre (opzione introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2023), le rate – nel numero massimo prescelto – partiranno dal 31 gennaio 2024.