7 Gennaio 2014

Delega di firma degli avvisi di accertamento da provare in giudizio: onere in capo all’erario

di Massimo Conigliaro
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La delega di firma negli avvisi di accertamento è tema che continua a interessare la giurisdizione tributaria. Da ultimo la CTP di Reggio Emilia, sez. n. 3, n. 204 del 15 novembre 2013 ha ribadito che l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. E in caso di contestazione, “incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni“. Ne consegue che laddove non risulti comprovata l’esistenza di una delega direttoriale, l’avviso di accertamento è da considerare privo di sottoscrizione e pertanto radicalmente nullo. I giudici di Reggio Emilia hanno pertanto accolto il ricorso del contribuente, annullato l’atto impugnato e condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.

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