Delega fiscale 2023: cosa cambierà per il procedimento accertativo – prima parte
di Gianfranco AnticoMaurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365L’articolo 17, L. 111/2023, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento, prevedendo misure di semplificazione e norme volte a favorire il dialogo con il contribuente, con particolare attenzione all’adempimento spontaneo e collaborativo.
La lettera a), del comma 1, del citato articolo 17, L. 111/2023, prevede come obiettivo la semplificazione del procedimento accertativo, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. Trattasi di previsione programmatica che ovviamente potrà essere oggetto di analisi esclusivamente dopo aver visionato i primi passi previsti al riguardo.
La successiva lettera b), stabilisce l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dai casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e la previsione di una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:
- disciplina omogenea, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo (a tavolino, ovvero mediante accessi, ispezioni e verifiche);
- termine congruo a favore del contribuente – non inferiore a 60 giorni – per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
- obbligo da parte dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente;
- estensione del livello di maggior tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 (su questo aspetto ricordiamo che la Corte costituzionale (sentenza n. 47/2023) ha riconosciuto che “la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale” invitando il legislatore a porre in essere “un tempestivo intervento normativo che colmi la lacuna evidenziata”). Il principio di delega sembra quindi orientato ad accogliere il monito dei giudici costituzionali, rendendo generalizzati i principi di fondo che già governano il contraddittorio preventivo nelle ipotesi attualmente disciplinate dal legislatore.
A seguire, la lett.c) del richiamato comma 1, è volta ad introdurre una razionalizzazione e un riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e accesso, evitando pregiudizi alle garanzie dei contribuenti; sul punto, come si legge nel Dossier del Senato del 19.4.2023, l’articolo 1, commi 681-686, L.160/2019, ha già previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini (circolare n. 21/E/2022). Nulla di particolarmente rilevante all’orizzonte, dunque, ma soltanto la conferma dell’utilizzo della mole di informazioni digitali disponibili per intercettare presunte situazioni di evasione.
La seguente lettera d), in linea con la precedente lett. c) appena richiamata, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, invita il Governo a introdurre specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni, nazionali ed estere, che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.
La lettera e), introdotta nel corso dell’esame parlamentare, si propone di rivedere, nel rispetto della normativa dell’UE e delle pronunce della Corte di giustizia dell’UE, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell’utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l’esenzione dal pagamento dell’Iva al momento dell’importazione nell’UE, come previsto all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell’UE nonché del regime dei dazi.
Ancora, la lettera f), ha altresì delegato il Governo a potenziare l’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere attraverso la piena interoperabilità delle banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e garantirne il tempestivo utilizzo per:
- realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
- operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto su cittadini e imprese, anche in termini di oneri amministrativi;
- perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti.
Particolare attenzione (a partire dal comma 1, lettera g, dell’articolo 17, L. 111/2023), viene rivolta al perseguimento della riduzione del fenomeno dell’evasione attraverso misure che favoriscono l’adempimento spontaneo del contribuente.
Le future disposizioni sul tema dovranno prevedere il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo (cd. cooperative compliance) di cui al titolo III del D.Lgs. 128/2015, con cui è stato istituito il rapporto collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tali norme dovranno pertanto:
- accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto; allo stato, il regime dell’adempimento collaborativo è riservato per gli anni 2022, 2023 e 2024:
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro;
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
- alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2, D.Lgs. 147/2015) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
- ai soggetti che fanno parte del Gruppo Iva di imprese già ammesse al regime, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
- consentire l’accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
- introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
- prevedere la possibilità di gestire in regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all’ammissione al regime;
- istituire nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime, prevedendo, anche, la necessità di un’interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo;
- stabilire procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
- prevedere l’emanazione di un apposito codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’Amministrazione e dei contribuenti;
- prevedere che l’esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
- potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime prevedendo, in particolare:
- l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;
- l’esclusione, di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l’esistenza dei relativi rischi fiscali;
- la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, nei confronti dei contribuenti il cui sistema fiscale sia certificato, sempre fatti salvi i casi di frodi;
- istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.
Viene inoltre prevista l’introduzione – comma 3, dell’articolo 17, L. 111/2023 – di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all’estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d’imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni prima viste, anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.