Delibera assembleare di aumento del capitale sociale nelle S.r.l.
di EVOLUTIONIl capitale sociale indicato nell’atto costitutivo della S.r.l. può essere aumentato sia con l’apporto di nuovi conferimenti da parte dei soci o dei terzi (aumento di capitale a pagamento) che mediante l’imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi di patrimonio netto disponibili (aumento gratuito).
Ai sensi dell’articolo 2479, comma 2, n. 4, cod. civ., la decisione di aumentare il capitale sociale è di competenza dell’assemblea dei soci, la quale delibera con il voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale, salvo una diversa maggioranza prevista dall’atto costitutivo.
Relativamente alle modalità con le quali i soci possono manifestare la propria volontà si ricorda che non è ammesso il ricorso ai metodi della consultazione scritta o del consenso dato per iscritto. La decisione dell’assemblea dei soci deve, inoltre, risultare da verbale redatto da un notaio: si seguono, infatti, le disposizioni generali previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Ai sensi dell’articolo 2481 del cod. civ. l’aumento di capitale sociale non può essere attuato “fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati interamente eseguiti”.
Di conseguenza, l’assemblea dei soci può comunque deliberare l’aumento del capitale sociale anche se i conferimenti non sono stati interamente eseguiti, ma l’efficacia di tale decisione resta subordinata all’effettivo versamento della quota residua: in altre parole, la decisione potrà essere eseguita solo quando sono stati effettuati tutti i versamenti.
Appare utile sottolineare che la violazione della previsione di cui al citato articolo 2481 cod. civ. non comporta l’invalidità della delibera, ma fa scattare la responsabilità degli amministratori per violazione di un loro specifico dovere.
Infine, con riferimento al contenuto del verbale dell’assemblea dei soci che delibera l’aumento di capitale, l’articolo 2481-bis cod. civ. prevede si debba indicare:
- l’eventuale soprapprezzo;
- le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione (si ricorda che il termine non può essere comunque inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci);
- la sorte delle quote inoptate (questa previsione è consigliata, pur se non imposta dalla legge);
- l’espressa previsione di aumento “scindibile” di capitale sociale: se, infatti, il capitale non è interamente sottoscritto, sarà possibile aumentare il capitale di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione assembleare lo abbia consentito;
- la possibilità di procedere all’aumento di capitale mediante conferimenti di beni in natura, crediti o prestazioni di opere e servizi, se l’atto costitutivo non lo prevede. In tal caso è richiesto il voto unanime dei soci (Comitato Triveneto dei notai, Massima I.G.16 del 09/04).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: • la delibera assembleare dell’aumento a pagamento; • la comunicazione ai soci e l’offerta in opzione; • l’aumento di capitale gratuito; • le comunicazioni da effettuare al Registro delle imprese; • le modalità di redazione del verbale di assemblea dei soci (con un facsimile da poter utilizzare). |