Dell’Irap rimarrà solo il gettito
di Enrico FerraSono due i grandi temi di politica fiscale caratterizzati dal forte impatto mediatico e, quindi, elettorale. Il primo è rappresentato da quel “coacervo” di norme che vanno a definire la fiscalità locale, ovverosia Imu, Tasi, Tari e tutti gli svariati suffissi escogitati per tentare di celare ciò che ormai è evidente da tempo e che diverrà verosimilmente più tangibile una volta attuato il progetto di delega fiscale, con la riforma del Catasto, la rivalutazione delle rendite, l’ennesimo inglesismo (“local tax”) ed il definitivo smarrimento dei contribuenti.
L’altro tema è l’Irap. L’Irap è giustamente una delle imposte più odiate dalle imprese e dai professionisti, perché difficilmente digeribile fin dal suo presupposto, ossia “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi”, una definizione che ha comportato una tassazione in capo alle imprese – per presunzione assoluta – ed ai professionisti, non in base ad una reale capacità “produttiva”, ma in funzione della loro capacità “organizzativa”.
Passando poi alla determinazione della base imponibile, ossia il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nella Regione di riferimento, appaiono ancora più giustificate le intolleranze verso questo tipo di tributo, essendo alquanto fastidioso dover “contribuire” a fronte di una ricchezza che è solo “in divenire” e che, però, quasi mai “diviene”. E poco conta l’attribuzione del carattere “reale” da parte dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, perché l’arricchimento “prodotto” (e quindi idealmente “distribuito” ai fattori produttivi) di fatto non esiste.
È chiaro, dunque, come un’imposta ai limiti della costituzionalità, nata proprio con l’obiettivo di sostituire tutti i precedenti prelievi distorsivi e ridurre la pressione tributaria sulle imprese, rimanga in vita unicamente per ragioni di gettito ma con l’apparente nobile fine del giusto riparto delle spese pubbliche e della redistribuzione della ricchezza.
Oggi, quindi, alla vigilia dell’ennesimo ritocco del tributo regionale, è opportuno riflettere ancora una volta sulle (piuttosto datate) considerazioni della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 156/01 ha respinto le censure di illegittimità costituzionale dell’Irap, con un ragionamento molto poco persuasivo, fondato cioè sulla convinzione che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva sarebbe di per sé rivelatrice di una capacità contributiva “in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione”. Per la Corte, dunque, poco importa l’assenza di un concreto arricchimento, perché la capacità contributiva dell’imprenditore o del professionista, mero autore di scelte, è comunque esistente ed attuale nella misura in cui la sua struttura sia in grado di produrre – anche in astratto – ricchezza da distribuire e anche se a beneficiarne saranno di fatto persone diverse dal soggetto passivo del tributo. Secondo questa impostazione, il semplice potere di “comando” di fattori produttivi eccedenti il minimo indispensabile sarebbe di per sé rivelatore di capacità contributiva e giustificherebbe, di conseguenza, la tassazione pur in assenza di un effettivo arricchimento.
Nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, sono stati attuati diversi interventi per nobilitare l’Irap e ridurre il relativo peso per le imprese ed i professionisti labour intensive. Vanno ricordati, tra gli altri:
- lo “sganciamento” (evidentemente molto poco condiviso dall’Amministrazione finanziaria) delle regole di determinazione dell’Irap dalla base imponibile Ires;
- l’introduzione di specifiche soglie di deducibilità per talune categorie di lavoratori;
- la previsione di deducibilità dall’Ires/Irpef della quota Irap riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi;
- la deducibilità Irap del costo del personale assunto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ciascun dipendente;
- fino ad arrivare alle ultime novità del Decreto Competitività, che consentono di convertire la quota Ace non sfruttata in crediti d’imposta utilizzabili ai fini dei versamenti Irap.
In questo contesto vanno collocate le modifiche che la Legge di Stabilità per il 2015 apporterà alle regole di determinazione della base imponibile Irap; modifiche che appaiono poco incoraggianti, perché a fronte dell’integrale deduzione del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (quindi, con benefici reali solo dal 2016), con l’abrogazione dei commi da 1 a 4 dell’art. 2 del D.L. n. 66/14 vengono ripristinate, con effetto retroattivo e in deroga allo Statuto del contribuente, le aliquote originariamente previste. Di conseguenza, buona parte delle imprese e dei professionisti hanno potuto sfruttare la riduzione dell’aliquota base dal 3,9% al 3,5% solo per il pagamento dell’acconto, perché con il versamento del saldo a giugno 2015 sarà dovuta la differenza. Ricapitolando: una norma di favore con efficacia rimandata al 2016 ed una a sfavore, con effetto retroattivo.
Nelle prossime settimane le nuove norme prenderanno forma e saremo in grado di comprendere meglio anche gli aspetti tecnici delle disposizioni in commento. Appare però evidente già da tempo il tentativo di rispondere alle richieste mediatiche con pochissima lungimiranza e di risolvere le “patologie” dell’Irap, da un lato, e del mercato del lavoro, dall’altro, mediante la spinta verso talune forme contrattuali rispetto ad altre. Ed infine vi è da chiedersi su quali principi costituzionali potrà ancora fondarsi un’imposta come l’Irap, che con il riconoscimento integrale dei costi per il personale (solo) per alcune realtà avrebbe parzialmente risolto l’anomalia della tassazione di una ricchezza “lorda”, ma andrebbe inevitabilmente a sovrapporsi alle altre imposte sui redditi con un’evidente duplicazione dei tributi.