18 Luglio 2016

Depenalizzazione parziale dell’omesso versamento delle ritenute

di Carla GrandeDavide De Giorgi
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Con l’approvazione del D.Lgs. 8/2016, attuativo della legge 67/2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, il Legislatore ha riscritto il sistema sanzionatorio legato all’omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie legate al quantum dell’omissione compiuta dal datore di lavoro.

Più in particolare, la novella ha sostituito, per il tramite dell’introduzione dell’articolo 3, comma 6 del citato decreto, l’articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 463/1983, ponendo in essere una depenalizzazione parziale della condotta omissiva “meno grave”.

Il nuovo sistema prevede, da un lato, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui (fattispecie di reato) e, dall’altro, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).

Come confermato dalla circolare INPS n. 121/2016, ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui (individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo), l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).

Pertanto, come chiarito dal documento di prassi richiamato “(…) tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre)”.

In ogni caso, al datore di lavoro è concesso, in una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo, la previsione di non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con propria circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, ha precisato che “si debba escludere l’applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli articoli 14 e 16 L. n. 689/1981”.

La novella ha previsto l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In tali casi (giudizi pendenti) è stato previsto che l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, disponga la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

L’autorità amministrativa, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all’estero tale termine è di 370 giorni.

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell’articolo 18 L. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Con tale atto verrà, da un lato, assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato entro la scadenza, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito, e, dall’altro, dovrà essere dato l’avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa (da euro 10.000 a euro 50.000).

Con il medesimo atto verrà inoltre comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta pari a euro 16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (v. nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 3 maggio 2016).

Il documento di prassi chiarisce che “La scansione temporale prevista dal citato art. 16 – 60 giorni dalla notifica della violazione – appare pertanto compatibile con il termine – 3 mesi – definito nell’art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983. Infatti (…) il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell’efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto”.

L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.