Derivazione rafforzata e perdite su crediti
di Giovanni ValcarenghiIl tema della derivazione rafforzata e della corretta determinazione dell’imponibile fiscale dell’anno 2016 sta ancora impegnando i professionisti alle prese con la chiusura dei bilanci.
La novità della questione e l’assenza di interpretazioni ufficiali genera legittimi dubbi ai quali bisogna tentare di proporre una soluzione sensata.
Tra questi, alcuni colleghi che hanno partecipato all’ultima giornata del Master Breve ci hanno segnalato la casistica che attiene alle perdite su crediti.
Si ipotizzi il caso in cui, nel corso del mese di gennaio 2017, sia stato dichiarato il fallimento di un cliente, con conseguente effetto sulla corretta stima del presumibile valore di realizzo del medesimo.
Secondo le indicazioni del documento OIC 29, parrebbe di poter dire che la scarsa (o assente) possibilità di incasso fosse già pienamente manifesta alla chiusura dell’esercizio 2016.
Ciò determina la necessità di recepire nel bilancio una adeguata svalutazione del credito che, sempre per ipotesi, ipotizziamo sia pari all’intero valore nominale; la scrittura contabile corretta è appunto una svalutazione (e non una perdita) per il semplice motivo che non si è ancora venuta a creare la certezza giuridica del mancato incasso, che si potrà cristallizzare solo con la chiusura della procedura concorsuale.
Quindi, nel conto economico del 2016 si apposterà la svalutazione.
Sul versante fiscale, tale posta viene (erroneamente) considerata come una perdita, dall’articolo 101, comma 5 del Tuir.
Si tratta di capire, dunque, se per effetto del nuovo articolo 83 del Tuir, il comportamento contabile suddetto possa configurare un differente criterio di imputazione temporale della posta, capace di determinare una rilevanza diretta della medesima nella determinazione del reddito imponibile.
Ciò in virtù del fatto che l’articolo 2, comma 1, del D.M. 48/2009 prevede la non applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir; tra queste, dunque, l’esistenza certa e l’oggettiva determinabilità dei componenti di reddito nell’esercizio di competenza (con riferimento, ovviamente, alle condizioni esistenti alla data di chisura del periodo di imposta; nel nostro caso, dunque, alla data del 31/12/2016).
Tale ricostruzione, a parere di chi scrive, non appare soddisfacente, quantomeno per due circostanze:
- la prima, in forza della quale il recepimento delle nuove regole contabili degli OIC non ha in nulla mutato le regole di recepimento dello specifico accadimento aziendale, rispetto alle abitudini pregresse, con la conseguenza che sarebbe legittimo attendersi una invarianza di conclusioni rispetto al passato;
- la seconda, in virtù del contenuto del comma 5 dell’articolo 101 del Tuir, che prevede che il debitore si consideri assoggettato alla procedura concorsuale solo alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, nel nostro esempio chiaramente riferita solo al mese di gennaio 2017.
In sostanza, non si tratterebbe di disapplicare l’articolo 109 del Tuir, ma solamente di verificare l’esistenza dell’automatica presunzione dello stato di insolvenza del debitore che, per presunzione fiscale, si può avere solo con la sentenza dichiarativa di fallimento.
Prima di tale istante, invece, la deduzione fiscale della perdita su crediti (contabilmente da appostarsi tra le svalutazioni) potrà essere riconosciuta solo alla condizione che il contribuente sia in grado di comprovare (con altri strumenti) l’esistenza degli elementi certi e precisi, quali ad esempio una comunicazione del legale che già abbia attestato l’antieconomicità dell’avvio di una procedura di recupero, per impossibilità accertata di incasso.
Il tutto, sarebbe poi comprovato dal fallimento che, tuttavia, di per sé non potrebbe determinare un elemento “a difesa” del contribuente, in quanto riferibile al periodo di imposta successivo.
Quindi, anche nel nuovo scenario si dovrebbe concludere che, in assenza di altri elementi di prova, la svalutazione/perdita non potrà essere dedotta dall’imponibile 2016, con obbligo di evidenziare una variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi.
Nel successivo anno, in assenza di fondo svalutazione fiscalmente riconosciuto, si potrà invece operare una variazione in diminuzione, stante il già avvenuto transito a conto economico nel corso del 2016.
Nonostante le molte novità, dunque, nel caso in analisi tutto sembra restare come prima.