4 Giugno 2020

Deroga alla continuità aziendale con obbligo di informativa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7 D.L. 23/2020(Decreto liquidità) consente, in presenza di determinate condizioni, di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, ma obbliga l’organo amministrativo a fornire le dovute informazioni nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

È quanto emerge dalla lettura del documento interpretativo n. 6 pubblicato dall’Oic nella giornata di ieri, in cui l’Organismo contabile fornisce un importante contributo alla lettura del (non chiaro) disposto dell’articolo 7 D.L. 23/2020in base al quale (comma 1) “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

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