4 Giugno 2020

Deroga alla continuità aziendale con obbligo di informativa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7 D.L. 23/2020 (Decreto liquidità) consente, in presenza di determinate condizioni, di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, ma obbliga l’organo amministrativo a fornire le dovute informazioni nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

È quanto emerge dalla lettura del documento interpretativo n. 6 pubblicato dall’Oic nella giornata di ieri, in cui l’Organismo contabile fornisce un importante contributo alla lettura del (non chiaro) disposto dell’articolo 7 D.L. 23/2020 in base al quale (comma 1) “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

Il successivo comma 2 precisa che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

Come si legge nella relazione illustrativa, la finalità della norma è di evitare che, per effetto del Covid 19 molte imprese possano perdere, sia pure temporaneamente, la continuità aziendale, ed in tal modo si vedano costrette ad applicare dei criteri di valutazione, in ottemperanza anche a quanto stabilito dagli stessi Oic, non più di normale funzionamento, bensì liquidatori (che nella relazione illustrativa sono chiamati “deformati”).

In merito all’ambito soggettivo, il documento dell’Oic conferma che, stante il richiamo all’articolo 2423 bis cod. civ., la norma in questione si applichi “solamente” alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, comprendendovi non solo il bilancio d’esercizio ma anche quello consolidato. Sono invece escluse le imprese che adottano i principi contabili internazionali.

Per quanto riguarda i bilanci interessati dalla possibilità di deroga contenuta nell’articolo 7 D.L. 23/2020, l’Oic ritiene siano i seguenti:

  • bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 23 febbraio 2020 non siano stati approvati;
  • bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (quindi tutti i bilanci “solari” dell’esercizio 2020, oppure quelli che chiudono al 3° giugno 2020 in quanto in corso alla data del 31 dicembre 2020).

Per quanto riguarda i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (o meglio per i bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019) ma non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020, l’Oic ritiene che per poter disapplicare il paragrafo 59 c) dell’Oic 29 (riferito ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possano far venir meno la continuità aziendale) è necessario che, alla data del 31 dicembre 2019, sussistano i requisiti della continuità aziendale.

Non si deve quindi aver riguardo agli eventi successivi al 23 febbraio 2020, poiché si è ritenuto che poteva creare situazioni di incertezza nel determinare a quella data gli eventi anteriori e come tali potenzialmente in grado di impattare sulla continuità di quelli successivi.

Tralasciando gli esercizi non coincidenti con l’anno solare, per quanto riguarda l’esercizio che si chiuderà il prossimo 31 dicembre 2020, è possibile applicare la deroga contenuta nell’articolo 7 in commento se il bilancio al 31 dicembre 2019 soddisfa le condizioni di continuità aziendale contenute nei paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11.

Infine, come già anticipato, la deroga in questione non altera in alcun modo gli obblighi informativi da inserire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, in cui si si dovrà fornire non solo le informazioni in merito alla scelta di avvalersi della deroga, ma anche un quadro aggiornato in merito alle condizioni, esistenti alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare in normali condizioni nel prossimo futuro.