Deroga sulla continuità aziendale nel bilancio 2020
di Fabio LanduzziL’articolo 38-quater, comma 2, D.L. 34/2020, come convertito con modifiche dalla L. 77/2020, dispone che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), cod. civ., può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Prosegue la norma prescrivendo che, in questo caso, le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Restano tuttavia ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
L’Oic è recentemente intervenuto con la pubblicazione del Documento Interpretativo 8 approvato e divulgato nella versione definitiva nel marzo 2021.
Si ribadisce nell’Interpretativo 8 che la norma si applica solamente ai soggetti Oic Adopter, anche nella redazione del bilancio consolidato.
Come precisa l’Interpretativo 8 la norma introduce una facoltà, che può essere esercitata solo se ricorrono determinate condizioni, limitata solo ed esclusivamente alle disposizioni e ai principi contabili all’uopo identificati, non estendibile in via analogica ad altri ambiti e che non riduce i doveri di completezza delle informazioni nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Lo scopo della norma è infatti quello di “evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando”.
Quanto alle condizioni di esercizio della deroga, ciò è consentito se:
- nell’ultimo bilancio approvato anteriormente a quello in cui tale deroga viene esercitata (ad esempio, bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), la valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del par. 21 o del par. 22 dell’Oic 11; oppure
- nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente (2019), la società ha applicato quanto previsto dall’articolo 38-quater, comma 1, 77/2020, oppure quanto era disposto articolo 7 D.L. 23/2020 (in vigore sino al 18 luglio 2020).
Al di fuori di queste due circostanze, la deroga di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater non è esercitabile, e quindi il bilancio dovrà essere predisposto nel pieno rispetto del principio di continuità aziendale secondo i canoni ordinari della sua applicazione.
Non è infatti possibile usufruire della deroga se nel bilancio approvato riferito all’esercizio precedente (ad esempio, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019) la società aveva già dichiarato di trovarsi già nelle condizioni di cui al par. 23 o al par. 24 del principio contabile Oic 11.
Quindi, se ricorrono le condizioni e la società decide di avvalersi della deroga, il bilancio 2020 viene redatto applicando tutti i principi contabili in vigore, a sola eccezione dei par. 23 e 24 dell’Oic 11, e del par. 59, lett. c), dell’Oic 29.
Con l’esercizio della deroga si introduce una sorta di virtuale presunzione di continuità aziendale nella redazione del bilancio dell’esercizio 2020 che, tuttavia, potrebbe essere non pienamente corrispondente alla situazione reale dell’impresa, ponendo perciò un tema di spiccata attenzione per amministratori, revisori e organi di controllo della società.
La deroga, nel tradursi in modo particolare nella disapplicazione dei suddetti paragrafi dell’Oic 11, e solo di quelli, non esonera perciò gli amministratori, alla data di redazione del bilancio, dall’interrogarsi circa la sussistenza della continuità aziendale; sono infatti solo gli effetti sulle valutazioni di bilancio che potranno essere congelati dall’impatto altrimenti prodotto dalle incertezze significative o addirittura dalla insussistenza della continuità aziendale al momento della predisposizione del bilancio.