14 Novembre 2013

Derogabili le regole della soccida

di Luigi Scappini
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Di recente la
Corte di Cassazione, con due sentenze, la n. 19738 del 28 agosto e la n. 24914 del 6 novembre si è occupata del contratto di soccida, disciplinato dall’art. 2170 e seguenti del codice civile, in termini di abuso del diritto.

Preliminarmente definiamo il contratto in oggetto che, ai sensi del sopra richiamato articolo è definito come il contratto in base al quale “… il soccidante ed il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano”.

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