Deroghe alla decadenza dalla “piccola proprietà contadina”
di Luigi ScappiniLa Suprema Corte, con le ordinanze gemelle n. 2158/2020, n. 2157/2020 e n. 2156/2020 ha statuito che “Ai sensi della L. 604/1954, articolo 7, comma 1, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, nell’ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente sotto un profilo soggettivo quale la morte del coltivatore diretto ovvero in ipotesi di oggettiva impossibilità della coltivazione per causa “non riconducibile”, sotto il profilo soggettivo, all’acquirente. È dato evincere a contrariis il corollario giuridico che, ai fini della decadenza, assume rilevanza, ogni causa di mancata coltivazione comunque ascrivibile alla potestà del contribuente sicché si ha la decadenza dalle agevolazioni anche nella ipotesi della esecuzione (in luogo della coltivazione) di opere prodromiche e funzionali all’esercizio dell’agricoltura, ovvero nel caso di affitto del fondo di “durata limitata” (infra annuale e solo per i mesi occorrenti) finalizzata alla coltivazione intercalare, ossia, di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo, ovvero perfino “anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell’alienante (cfr. sentenze n. 3199/2018, n. 6688/2014, n. 18849/2007, n. 13219/2001 e n. 503/1992)”.
Come noto, con l’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con modifiche in L. 25/2010, ha reso a sistema una norma che, sin dal lontano 1954, viveva di rinnovi.





