L’agevolazione, disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis de3lla Legge n. 25/2010, compete ai coltivatori diretti, intendendo come tali, ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria e agli Iap, figura imprenditoriale introdotta con il D.Lgs. n. 99/2004 e consistente nei soggetti che:
- sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento n.1257/1999/CE;
- dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo e
- almeno il 50% del proprio reddito deriva dall’attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.
I soggetti così delineati, devono, in sede di stipula dell’atto notarile, esprimere la propria volontà a fruire dell’agevolazione. Non è più previsto l’obbligo di presentazione della documentazione attestante i requisiti inerenti l’attività di coltivazione manuale del fondo e l’idoneità del terreno, oggetto di compravendita, alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.36/E del 17 maggio 2010 ha confermato che l’agevolazione di cui alla L. n. 25/2010 non costituisce “una proroga del regime previsto dalla legge n.604 del 1954, ma una autonoma disciplina che … trova applicazione solo per gli atti stipulati … a decorrere dal 28 febbraio 2010”.
Si ritiene comunque che, ove compatibili, si possano estendere i principi cui è giunta si ala giurisprudenza che la prassi in vigenza della Legge n. 604 anche all’attuale agevolazione.
È prevista la decadenza dall’agevolazione se, entro un quinquennio dall’acquisto, si verifica una delle seguenti condizioni:
- viene alienato volontariamente il fondo;
- viene meno la conduzione e/o la coltivazione diretta del fondo.
In deroga espressa alle previsioni di cui sora, il Legislatore, con l’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 228/2001, esclude la decadenza nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo Iap ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
Parimenti, non incorre in decadenza il coltivatore diretto o lo Iap che procede all’alienazione del terreno in attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
Nel tempo, come anticipato, si è determinata una copiosa prassi sul tema che risulta applicabile anche all’attuale disciplina agevolativa. In particolare, per quanto attiene le cause di decadenza si rileva come con la Risoluzione n.455/E/2008 l’Agenzia interpellata abbia negato la decadenza nell’ipotesi in cui il terreno “agevolato” sia oggetto di conferimento in una Sas agricola ove il conferente sia socio accomandatario insieme al coniuge e al figlio, in quanto nell’operazione è ravvisabile “una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”. Resta inteso che il conferente dovrà rimanere accomandatario della Sas r coltivi direttamente il fondo.
Parimenti, non decade dall’agevolazione, come confermato nella Risoluzione n.279/E del 4 luglio 2008, il coltivatore che conceda in affitto il terreno a una società di persone costituita tra lo stesso concedente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Al contrario, con la successiva Risoluzione n.227/E del 18 agosto 2009 è stata confermata la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui il conferimento avvenga in favore di una Srl agricola ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 di nuova costituzione, giustificando l’Agenzia tale impostazione in ragione della natura giuridica dell’ente e della non coincidenza, all’interno della compagine sociale, dei soggetti di cui all’articolo 11 richiamato.