L’utile d’esercizio delle società di capitali può generalmente essere accantonato a riserva, destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti, distribuito ai soci, oppure riportato a nuovo.
La destinazione del risultato d’esercizio è proposta dagli amministratori ai soci in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. La proposta dell’organo amministrativo deve risultare nella Nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22-septies, cod. civ..
Si deve in ogni caso tener conto che, secondo le disposizioni del codice civile, l’utile va accantonato a riserva legale per almeno il 5% del suo ammontare, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. La parte eccedente dell’utile può essere destinata a una riserva “non obbligatoria” (ad esempio, a riserva statutaria).
Nel bilancio 2024 figura già a riserva l’utile 2023; invece, l’utile 2024 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2024, risulterà a riserva nel bilancio 2025. Generalmente, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui scaturisce l’utile.
In ipotesi di distribuzione dell’utile (o di parte di esso ai soci), il verbale corrispondente deve essere registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, previo assolvimento dell’imposta di registro in misura pari a 200 euro mediante modello F24 con indicazione del codice tributo “1550”.
Il termine per la registrazione – di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso – è stato esteso da 20 a 30 giorni dall’articolo 14, D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
Per ottemperare alla registrazione, è necessario presentare all’Agenzia delle entrate:
- il modello 69 debitamente compilato;
- 2 copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate, oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
- la ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
In calce al verbale di distribuzione va indicata:
- la dichiarazione di conformità con l’originale;
- la dichiarazione dell’avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ………….….. in data …..…… al n .………..” oppure “In corso di registrazione”.
In materia di distribuzione di somme da parte della società di capitali a beneficio dei soci, vale la pena riprendere quanto affermato recentemente dall’Aidc con la norma di comportamento n. 228 del 26 febbraio 2025, secondo cui:
- “Salvo che operi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir, il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di riserve di capitale dalla società partecipata non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d’impresa, se non per la parte che eventualmente eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche nel caso in cui il provento che vi corrisponde sia iscritto per il suo intero ammontare a conto economico, in conformità al paragrafo 58 del principio contabile OIC n. 21”;
- “Nel limite del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento è quindi ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa, con corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione. Nel caso in cui, in assenza di perdite di valore, la partecipazione non sia oggetto di una corrispondente svalutazione in bilancio, il differenziale emergente tra il valore contabile e il minor valore fiscalmente riconosciuto è monitorato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi”.
Con ciò, in sostanza, l’Associazione precisa come la distruzione di riserve costituite da precedenti apporti (c.d. riserve di capitale), fatta salva l’applicazione della presunzione, di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir, non fa emergere materia imponibile in capo ai soci percettori fino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione. Perciò, se il socio percettore è a sua volta un’impresa, il provento corrispondente alla distribuzione delle riserve di capitale deve essere ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.
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