9 Aprile 2019

Destinazione doganale “a posteriori” anche per i servizi internazionali

di Marco Peirolo
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In un precedente articolo, è stata commentata la sentenza resa nella causa C-275/18 del 28 marzo 2019 (Milan Vinš), con la quale la Corte di giustizia UE ha fornito la propria interpretazione dell’articolo 146, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare da Iva “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità.

La Corte ha affermato che l’esenzione non può essere subordinata alla condizione, prevista dalla norma nazionale (nella specie, ceca), che i beni siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione se il cedente è in grado di dimostrare che sono usciti dal territorio dell’Unione.

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