11 Giugno 2016

Detassazione avanti piano

di Luca Vannoni
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Sarà il fatto che, a partire dal 2016, la detassazione è diventata strutturale, sarà la sua complessità, dovuta essenzialmente all’allaccio con l’attuale tema/esigenza del welfare aziendale, ma la lentezza con cui si sta definendo il quadro operativo sta creando non pochi problemi alle imprese, soprattutto medie e piccole, che vorrebbero, viceversa, istituire forme incentivanti retributive avvantaggiate dal regime fiscale di favore, aumentandone l’effetto nei confronti dei lavoratori. Dopo che il decreto attuativo, emanato il 25 marzo 2016, ben oltre i 60 giorni previsti dalla Legge di Stabilità,  e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, ha dato efficacia alla misura, a decorrere dal 16 maggio 2016, ora manca all’appello l’annunciata circolare interpretativa congiunta da parte del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia dell’Entrate che, anche per esperienze passate legate alle precedenti edizioni della detassazione, risulta quanto mai necessaria per valutare gli effetti di quanto oggi le imprese possono istituire con accordi collettivi, poi vincolanti per le stesse, per la produttività, tema quanto mai fondamentale.

Tratteggiandone il contorno, si ricorda che la Legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che, salva rinuncia espressa scritta del lavoratore, sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi,  aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal D.M. 25 marzo 2016  nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Qualora il lavoratore scelga di ricevere il premio detassabile non monetariamente, ma sotto forma di somme e valori legati al welfare (commi 2 e 3, articolo 51 Tuir), i c.d. premi sociali, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, avrà la possibilità di usufruire della non imponibilità prevista da queste ultime disposizioni.

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