30 Gennaio 2020

Determinazione del reddito per i florovivaistici

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici, derivato dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori florovivaistici, nei limiti del dieci per cento del volume di affari, è determinato applicando un coefficiente di redditività del cinque per cento.

Tale novità è stata introdotta con il comma 225, articolo unico, della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), il quale ha inserito, dopo il comma 3, articolo 56-bis, D.P.R. 917/1986, il comma 3-bis: “Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento”.

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