23 Giugno 2022

Determinazione in Dogana del valore delle merci sulla base di banche dati interne

di Gabriele Damascelli
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In sede di determinazione del valore in dogana ai sensi della normativa unionale, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi ad utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che questa alimenta e gestisce, senza essere tenuta, se elementi sono sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o dei servizi dell’Ue, potendo altresì escludere i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento effettuate in altri Stati Ue, purché ciò sia motivato al fine di incidere sulla plausibilità dei valori di transazione in questione, ed utilizzare i dati sui detti valori relativi ad un “periodo” di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, apparendo tale periodo sufficientemente prossimo alla data di esportazione.

Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte di Giustizia rese nella causa C-187/21 del 9 giugno 2022, in relazione ad operazioni di importazione nell’Ue di prodotti tessili originari della Cina, i cui valori dichiarati sono stati ritenuti dall’autorità doganale ungherese “anormalmente bassi”.

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