Detraibili gli interessi passivi del mutuo da parte del coniuge separato
di EVOLUTIONAnche nella dichiarazione dei redditi 2018 i contribuenti potranno beneficiare della detrazione degli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui con le stesse modalità previste per gli anni precedenti e meglio specificate nella circolare 7/E/2017.
In linea generale, gli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente, vale a dire:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- prestiti e mutui agrari di ogni specie.
Il beneficiario della detrazione, salvo alcuni casi specifici, deve coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare (circolare AdE 7/E/2001); il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (C.M. 95/2000).
Esempio di eccezione all’anzidetta regola è il caso di divorzio; infatti, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purché presso l’immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (circolare AdE 7/E/2001). Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. “accollo interno”, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (circolare AdE 20/E/2011).
Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, a condizione che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.
A contrario, l’Agenzia delle Entrate nella circolare AdE 7/E/2017 chiarisce che non ha diritto all’agevolazione per l’eventuale mutuo di acquisto il titolare del solo usufrutto in quanto non è un titolo di possesso ma solo un diritto di utilizzo.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |