Detraibilità delle spese sostenute per soggetti affetti da DSA
di EVOLUTIONLa Legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 665 lettera a) L. 205/2017) introducendo la lettera e-ter) all’articolo 15 comma 1 TUIR ha riconosciuto al contribuente la possibilità di detrarre, nella misura del 19%, le spese sostenute per:
- l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici (ex Legge 170/2010);
- l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e l’apprendimento delle lingue straniere;
a favore di studenti, anche maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ai quali è stato diagnosticato il “Disturbo specifico dell’apprendimento, purché risulti da un certificato medico il collegamento funzionale tra i suddetti strumenti ed il disturbo diagnosticato.
Sembra opportuno evidenziare che se la legge di bilancio citata da un lato prevede la fruizione della detrazione già relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta 2018, dall’altro demanda all’Agenzia delle Entrate l’onere di pubblicare un decreto non dirigenziale che individui le modalità di fruizione della detrazione in commento.
Inoltre l’articolo 5-quinquies D.L. 148/2017, integrando l’articolo 15, comma 1, lettera c), ha incluso, per il biennio 2017-2018, tra le spese che danno diritto alla detrazione per spese sanitarie anche quelle relative all’acquisto di alimenti ai fini medici speciali (ad eccezione di quelli destinati ai lattanti) individuati nella sezione A1 del Registro nazionale (ex articolo 7 D.M. 8/06/2001) reperibile sul sito del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |