13 Giugno 2024

Detrazione acquisto box nel modello Reddito PF 2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir, dà diritto a beneficiare di una specifica detrazione (cd “detrazione box auto”) ai soggetti Irpef che acquistano un box, laddove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. vi sia la proprietà del parcheggio realizzato e, quindi, vi sia un atto di acquisto;
  2. vi sia un vincolo di pertinenzialità del box con un’unità abitativa di proprietà del contribuente;
  3. siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione del parcheggio, che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale. La norma, peraltro, non pone alcuna condizione soggettiva in capo al cedente e, segnatamente, non richiede che il venditore sia l’impresa costruttrice. In tal senso, anche l’Agenzia delle entrate, da ultimo nella circolare n. 17/E/2023, ma altresì, ad esempio, nella risoluzione n. 282/E/2008, nonché sul proprio sito all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/la-detrazione-per-l-acquistoristrutturazioni-edilizie;
  4. si tratti di un intervento di nuova costruzione (e non di ristrutturazione). Pertanto, il titolo edilizio alla base deve prevedere un intervento di nuova costruzione (o comunque di ampiamento) con creazione di un nuovo posto auto;
  5. il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante bonifico bancario o postale parlante. Con circolare n. 43/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto”. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, “si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.
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