26 Novembre 2016

La detrazione per l’acquisto del box pertinenziale

di Laura Mazzola
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Come già evidenziato in un precedente contributo, si ricorda come il contribuente, che ha acquistato un box pertinenziale dal costruttore, possa fruire della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

In particolare, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 43/E/2016, il contribuente deve ottenere dal venditore, oltre all’apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inclusione nella contabilità dell’impresa dei corrispettivi accreditati.

L’Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato effettuato mediante bonifico bancario o postale compilato in modo tale da non consentire agli istituti di credito e a “Poste italiane SpA” di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta d’acconto pari all’8 per cento, previsto dall’articolo 25 del D.L. 78/2010.

In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito, ossia l’impresa costruttrice, attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

La documentazione evidenziata deve essere esibita dal contribuente, che intende avvalersi della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir, al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, la circolare in esame chiarisce che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati dal promissario acquirente con bonifico bancario o postale corretto, ma prima ancora dell’atto notarile, ovvero in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale, purché tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Si ricorda che il meccanismo ordinario dell’agevolazione consiste nella detrazione del 36 per cento delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef è potenziata al 50 per cento per un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

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