6 Marzo 2018

Detrazione canone di locazione non cumulabile con il “contributo affitti”

di EVOLUTION
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L’Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 7/E/2017, chiarisce che la detrazione dei canoni di locazione per l’abitazione principale non sarebbe cumulabile con il cosiddetto “Contributo fondo affitti” ( ex articolo 10 Legge 431/1998), né con qualunque altro contributo che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche della detrazione per canoni di locazione.

Ai titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, l’articolo 16 del Tuir – “Detrazioni per canoni di locazione”, riconosce una detrazione d’imposta stabilita in misura “forfetaria”, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

Detta agevolazione è riconosciuta a prescindere dalla durata del contratto.

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