Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, in assenza di fattura elettronica, la detrazione dell’imposta collegata alla fattura ricevuta in forma cartacea, deve considerarsi a tutti gli effetti indebita.
È uno dei tanti aspetti emersi nel corso dell’incontro tra la stampa specializzata e l’Agenzia delle entrate in tema di fattura elettronica, a poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo.
In merito alla detrazione, è bene ricordare che l’articolo 14 D.L. 119/2018 ha modificato l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, stabilendo che il diritto in questione può essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In merito a tale novità è opportuno ricordare che lo stesso articolo 14 D.L. 119/2018 dispone che la regola descritta non è applicabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, con la conseguenza che per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre, e per i quali la fattura è ricevuta a gennaio (sia pure entro il 15), la detrazione può essere esercitata a partire da gennaio.
Nel corso dell’incontro l’Agenzia delle entrate ha confermato che il ricevimento di una fattura cartacea (in luogo di quella elettronica obbligatoria) non consente il diritto alla detrazione (che si qualificherebbe come indebita), a meno che la fattura elettronica non pervenga all’acquirente/committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel qual caso la detrazione diverrebbe legittima e correttamente esercitata.
Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in relazione al tema delle autofatture, e più in generale alle operazioni soggette ad inversione contabile. In primo luogo, l’Agenzia estende l’obbligo di autofattura elettronica, prevista normativamente solo per quelle relative alla regolarizzazione del mancato ricevimento del documento dal fornitore (articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997), anche a quelle emesse in caso di omaggi di beni al fine di evitare la rivalsa dell’Iva nei confronti del soggetto che riceve l’omaggio.
Si ritiene, quindi, che l’obbligo di emissione di autofattura elettronica riguardi anche le altre ipotesi previste dalla normativa Iva o dalla prassi, quali le operazioni di estrazione dei beni dai depositi Iva o la regolarizzazione dello splafonamento da parte dell’esportatore abituale.
A differenti conclusioni si perviene invece:
- per le inversioni contabili richieste dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, ossia per le operazioni poste in essere da soggetti non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, per i quali l’acquirente o committente nazionale soggetto Iva è soggetto al cd. “esterometro“, trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia;
- per l’integrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni.
Per quanto riguarda invece le altre operazioni previste nell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, e soggette ad inversione contabile con il sistema dell’integrazione (si pensi alle prestazioni relative ad edifici, o a quelle rese dal subappaltatore nel settore edile), l’Agenzia conferma le modalità già descritte con la circolare 13/E/2018, ossia la possibilità di eseguire l’integrazione con applicazione dell’Iva in un documento esterno da allegare al file Xml ricevuto dalla controparte.
In tale contesto l’Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per integrare la fattura Xml), può essere considerato alla stregua di un’autofattura poiché contiene i dati tipici di una fattura, ed in particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.
Per tale motivo, anche questa “autofattura” può essere inviata al Sdi ed archiviata automaticamente laddove il soggetto fruisca del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia.
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