Detrazione colonnine di ricarica: per il 2019 limite complessivo di euro 3.000
di Fabio GarriniNella circolare 19/E/2020, dedicata alle indicazioni operative a favore dei caf per il rilascio del visto di conformità, sono commentate anche le spese detraibili e deducibili che debuttano nella dichiarazione relativa al 2019 (peraltro non molte); tra queste è presente la detrazione a favore dei contribuenti che, nel corso del 2019, hanno installato colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L’Agenzia chiarisce che il limite di detraibilità della spesa, oltre che riferibile all’intervento, è riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
Le colonnine di ricarica
La L. 145/2020 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’articolo 16-ter all’interno del D.L. 63/2013 (va peraltro ricordato che tale disposizione è stata modificata dall’articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020, attualmente in sede di conversione, nell’ambito del noto bonus 110%).
Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; sono altresì agevolati i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Tramite la circolare 8/E/2019 è stato precisato che il bonus compete anche in relazione ai costi di allaccio.
Come già chiarito dalla risoluzione 32/E/2019, i beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile o l’area presso cui è realizzato l’impianto, in base ad un titolo idoneo.
Tale disposizione stabilisce inoltre che:
- al fine di fruire della detrazione, tali impianti devono essere dotati di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Si deve, dunque, trattare di un punto di ricarica di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico; tale punto di ricarica deve essere installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti, oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità, oppure installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico,
- inoltre, la detrazione si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro; il bonus deve essere ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
In merito al computo del limite di spesa (pari ad euro 3.000), nella circolare 19/E/2020 viene chiarito che:
- detto limite è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica;
- nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno,
- il limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
Nella citata circolare viene proposto il caso del contribuente che abbia sostenuto spese per l’installazione, nell’abitazione privata, di una infrastruttura di ricarica e anche per l’installazione di un’altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici; egli potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spesa non superiore a 3.000 euro.
Aspetti formali
Come per gli altri oneri, la circolare 19/E/2020 si sofferma sugli aspetti formali che il Caf / intermediario che compila ed invia il modello deve verificare:
- per quanto riguarda i documenti necessari a dimostrare il sostenimento della spesa, è necessario conservare la fattura o ricevuta fiscale, nella quale siano indicati la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- sotto il profilo del pagamento, questo deve essere avvenuto con bonifico bancario o postale (nel qual caso occorre conservare la ricevuta del versamento bancario), ovvero con altri sistemi di pagamento tracciati quali bancomat, carte di credito, carte prepagate (a tal fine è sufficiente presentare l’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte; se dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del pagamento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata), ovvero ancora assegni bancari e circolari. È escluso ogni beneficio per chi abbia effettuato il pagamento in contanti. Per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (es: oneri edilizi) è possibile effettuare i pagamenti anche con strumenti diversi.
Precisa l’Agenzia che, per l’anno d’imposta 2019, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.