4 Settembre 2018

Detrazione delle spese per portatori di handicap

di EVOLUTION
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È persona portatrice di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento previsto per le situazioni di gravità.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le spese ammesse alla detrazione per persone con disabilità.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, risultano essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone portatrici di handicap.

Dal punto di vista soggettivo, sono considerate persone con disabilità coloro che hanno avuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’articolo 4 L. 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.

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