Detrazione dell’Iva a monte se rispettate le condizioni sostanziali
di Luigi FerrajoliL’omessa annotazione sul registro degli acquisti delle fatture che siano state annotate in modo esatto su supporto informatico non esclude il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in presenza di documentazione commerciale veritiera.
È questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, nella sentenza n. 18924/2015.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte i giudici hanno confermato la sentenza di appello, sostenendo che se, al momento della verifica fiscale, è incontestato che i dati relativi all’annotazione delle fatture passive non erano stati ancora trascritti su supporto cartaceo, con conseguente omessa registrazione delle fatture passive nel termine, la violazione dell’obbligo di annotazione progressiva delle fatture passive nel registro acquisiti non ha alcuna incidenza sull’accertamento da parte dell’Ufficio dell’esistenza delle condizioni essenziali per l’esercizio del diritto alla detrazione.
La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza comunitaria sul punto, afferma che il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione dell’Iva deve individuarsi esclusivamente nella duplice condizione essenziale:
- che l’obbligazione avente ad oggetto l’imposta dovuta in rivalsa, da portare in detrazione, sia stata adempiuta dal soggetto passivo, ovvero sia comunque divenuta esigibile;
- che il soggetto passivo abbia destinato i beni e servizi acquistati / utilizzati, per i quali è tenuto in rivalsa al pagamento dell’imposta, “ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.
Le altre formalità che caratterizzano le modalità di esercizio del diritto alla detrazione rimangono estranee alla fattispecie costitutiva del diritto alla detrazione, configurandosi come mere obblighi formali ai fini di controllo, la cui violazione, secondo la giurisprudenza comunitaria, non autorizza gli Stati membri a precludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto (Corte di Giustizia UE sentenza 21.10.2010 – Nidera).
L’adempimento degli obblighi formali assume rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto alla detrazione soltanto nella misura in cui risulti necessario a fornire all’Amministrazione finanziaria “le informazioni indispensabili a consentirle in linea di principio di verificare se i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, circostanze che comunque spetta al giudice nazionale accertare” (Corte di Giustizia sentenza 12.07.2012 EMS in cui viene specificato che tale situazione si verifica nel caso in cui la cessione intracomunitaria non è stata dissimulata e le informazioni relative ad essa sono reperibili nella contabilità del soggetto passivo).
Tale principio – specifica la Corte di Cassazione nella sentenza in commento – trova ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.12.2014 C- 590-13 che con riferimento al regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri per cui trova applicazione il regime del reverse charge ha affermato che “nell’ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale della neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, a meno che, la violazione di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali”.
In definitiva l’irrilevanza della violazione degli obblighi formali ai fini della detrazione Iva deve essere valutata in relazione alla funzione probatoria o meno che l’adempimento dell’obbligo formale riveste ai fini dell’accertamento delle condizioni essenziali richieste per l’esercizio del diritto alla detrazione: la violazione dell’obbligo formale è da ritenersi irrilevante sul piano del rapporto impositivo laddove l’Amministrazione fiscale disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell’Iva e quindi titolare del diritto di detrarre l’imposta a monte.