1 Luglio 2019

Detrazione dell’Iva non dovuta con effetto retroattivo

di Marco Peirolo
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Con l’articolo 6, comma 3-bis, D.L. 34/2019 (Decreto crescita), introdotto in sede di conversione, viene espressamente riconosciuta la natura interpretativa delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 935, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Integrando l’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che, “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.

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