22 Aprile 2025

Detrazione e rettifica della detrazione Iva per i fabbricati abitativi in locazione non temporanea

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 25/E/2023, ha chiarito che la rettifica della detrazione per cambio di destinazione non deve essere operata dalla società di costruzione che concede temporaneamente in locazione, per fini turistici e in regime di imponibilità Iva (sia pure con l’aliquota ridotta del 10% di cui al n. 120, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), un fabbricato abitativo costruito e rimasto invenduto.

Si pone, quindi, il dubbio se l’impresa di costruzione debba effettuare la rettifica della detrazione nel caso in cui il fabbricato abitativo in questione, costruito per essere venduto, sia locato non per fini turistici e con carattere duraturo.

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