Detrazione interessi passivi per mutuo abitazione principale
di EVOLUTIONGli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti nel 2016 in dipendenza di mutui danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. In particolare, per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, la detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Per poter fruire della detrazione in esame è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, quali:
- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Fermo restando il rispetto delle citate condizioni, il beneficio deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione non spetta quindi sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si sia fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute, inoltre, non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso.
Come precisato dalla circolare AdE 7/E/2017, il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:
- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate;
- contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata;
- autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione;
- fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute;
- idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi).
Infine, si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 13/E/2013, nel caso in cui sia stipulato dai coniugi un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale e le fatture di spesa siano tutte intestate al marito, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire anche al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.