Detrazione interessi passivi: sei mesi per adibire l’immobile ad abitazione principale
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 ter, Tuir, è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione e la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Per poter beneficiare della detrazione è quindi necessario, lo si ribadisce, che il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente: dunque, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) la detrazione può ritenersi spettante.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione/ristrutturazione.
Si ricorda, infine, che la detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente contratto per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile: non sono dunque detraibili gli interessi sulla parte di mutuo eccedente le spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito della fattispecie in esame assume rilievo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16984, depositata ieri, 16 giugno.
Il caso riguarda un contribuente raggiunto da una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale per l’anno d’imposta 2007, avendo l’Agenzia delle entrate disconosciuto la detraibilità, tra l’altro, degli interessi passivi su un mutuo fondiario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Il contribuente, vittorioso in primo grado, risultava però soccombente a seguito di pronuncia della CTR, la quale aveva riconosciuto la non detraibilità degli interessi in considerazione della circostanza che l’immobile oggetto di ristrutturazione non costituiva l’abitazione principale del contribuente né della madre, la quale aveva iniziato a risiedere nell’immobile solo l’anno successivo.
Evidenziava il contribuente che i lavori di ristrutturazione erano iniziati nel mese di marzo 2005 e che il contratto di mutuo era stato stipulato nel mese di settembre 2005, entro il termine dei sei mesi successivi. Entro l’ulteriore termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori, inoltre, l’unità abitativa era stata adibita ad abitazione principale della madre del contribuente.
Veniva infatti prodotta documentazione dalla quale risultava che la madre risiedeva nell’immobile dal 15 maggio 2008, ovvero entro i sei mesi dal termine dei lavori, avvenuto nel dicembre 2007, come indicato nel certificato di agibilità.
La CTT, pertanto, non ha considerato che, ai sensi degli articoli 10, comma 3 bis, e 15, comma 1 ter, Tuir (nonché dell’articolo 2, comma 2, D.M. 30.07.1999) il diritto alla detrazione degli interessi “è condizionato alla destinazione dell’immobile, per il quale è stato contratto il mutuo, ad abitazione principale del proprietario, ovvero del titolare di altro diritto reale, o di un suo familiare, entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori”.
Il ricorso proposto dal contribuente è stato pertanto accolto.