Detrazione interessi per la costruzione dell’abitazione principale
di Luca MambrinL’art. 15, comma 1-ter del Tuir prevede la detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute secondo il criterio di cassa per
- interessi passivi,
- oneri accessori,
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 457/1978.
La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 2.582,28: nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, quali:
- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere adibita ad abitazione principale dal contribuente o da un suo familiare entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di piena proprietà o di altro diritto reale.
L’agevolazione spetta in relazione agli interessi pagati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese per la costruzione dell’immobile. Come precisato anche nella C.M. 17/E/2005, la somma delle spese effettivamente sostenute è quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare. Quindi il contribuente, nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all’anno, può portare in detrazione (nei limiti previsti) gli interessi passivi sostenuti in ciascun anno mentre nel periodo d’imposta nel quale risultano terminati i lavori va verificata l’effettiva detraibilità sulla base di tutte le spese sostenute e documentate e l’importo del mutuo erogato.
Nel caso in cui le spese sostenute risultassero inferiori al muto concesso, il contribuente dovrà rettificare la quota di interessi passivi detratti in eccedenza, assoggettandoli a tassazione ed indicandoli nei redditi soggetti a tassazione separata.
La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo che deve essere almeno parzialmente anche proprietario dell’immobile; nel caso di più contitolari la detrazione va ripartita tra contitolari secondo la quota di titolarità del contratto di mutuo, mentre non rileva la quota di contitolarità dell’immobile.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel caso di coniuge fiscalmente a carico non è possibile portare in detrazione la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico.
Si decade dal beneficio se:
- l’immobile non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
- i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all’Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- nel caso in cui l’immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale il diritto alla detrazione degli interessi passivi, viene meno a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:
- fatture o ricevute comprovanti l’effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell’immobile;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo, dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull’immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale.
Infine per quanto riguarda il requisito dell’abitazione principale rilevano:
- le risultanze dei registri anagrafici;
- l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.