21 Luglio 2020

Detrazione Irpef al 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 20 D.L. 4/2019ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti iscritti alle forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e alle forme pensionistiche degli altri lavoratori diversi da quelli subordinati che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di trattamento pensionistico: sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

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