Detrazione Irpef da Iva e bonus edilizi compatibili
di Leonardo PietrobonIl comma 56 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha introdotto, a partire dall’1.1.2016, una nuova detrazione Irpef collegata agli immobili abitativi. In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.
Con l’articolo 9 comma 9-octies D.L. 244/2016 (cd. decreto Milleproroghe) è stato prorogato di un anno la detrazione in commento, originariamente prevista per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016.
Di fatto, quindi, la detrazione termina, salvo ulteriori proroghe la sua validità per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017.
La citata disposizione normativa indica in modo preciso i requisiti necessari al fine di poter accedere alla detrazione in commento. Nulla viene stabilito, invece, in ordine alla possibilità di cumulare tale detrazione con altre norme di carattere agevolativo contenute nel medesimo D.P.R. 917/1986.
Tale “lacuna” normativa è stata prontamente colmata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E/2016, con la quale ha stabilito la non cumulabilità di più detrazioni Irpef sul medesimo importo, ma la possibilità di accedere ad un “cumulo” di detrazioni sul medesimo immobile.
Il caso a cui fa riferimento il Fisco è l’acquisto di immobili completamente ristrutturati da imprese di ristrutturazione, per il quale si intende accedere alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986.
A tal proposito, si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 16-bis prevede il riconoscimento della detrazione Irpef del 36%/50% calcolata assumendo a riferimento il 25% del corrispettivo concordato per l’acquisto dell’immobile (acquisto di un immobile a un corrispettivo pari a € 100.000 assunzione di una base di calcolo per il calcolo della detrazione Irpef € 25.000, pari al 25% del corrispettivo).
Al pari degli interventi di recupero “classici”, quali ad esempio le ristrutturazioni o le manutenzioni straordinarie, anche nel caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati il soggetto (Irpef) acquirente può assumere a riferimento il corrispettivo Iva compresa.
Assumendo a riferimento i concetti sopra espressi emerge chiaramente che nel caso di acquisto di immobile completamente ristrutturato il contribuente ha la possibilità di scegliere:
- di applicare la sola detrazione Irpef di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986, sull’intero corrispettivo di acquisto dell’immobile, comprensivo anche dell’Iva (con il rispetto dei limiti di cui alla medesima disposizione normativa);
- di applicare la sola detrazione Irpef del 50% dell’Iva assolta;
- di applicare entrambe le detrazioni Irpef, scomponendo le medesime sui due importi quali imponibile e Iva assolta.
A titolo esemplificativo si pensi a un soggetto che acquista un immobile completamente ristrutturato classe energetica A a un corrispettivo pari a € 100.000 + € 10.000 a titolo di Iva. In tal caso, lo stesso soggetto, seguendo il ragionamento di cui sopra può decidere di:
- beneficiare della detrazione pari al 50% calcolata sul 25% di € 110.000, pari ad € 13.750 da ripartire in 10 quote annuali;
- beneficiare della detrazione pari al 50% dell’Iva assolta, pari ad € 5.000 a ripartire in 10 quote annuali;
- cumulare il beneficio relativo alle due detrazioni di cui ai punti precedenti.
Con riferimento all’ultima ipotesi la base di calcolo è così composta:
- con riferimento alla detrazione Irpef da Iva, il contribuente ha la possibilità di accedere alla detrazione del 50% calcolata sull’intero importo del tributo assolto, quindi pari a € 5.000 da ripartire in 10 quote annuali di € 500 ciascuna;
- per quanto riguarda la detrazione di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986, invece, il contribuente può beneficiare della detrazione del 50% calcolata sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico, quindi pari a € 13.125 (105.000*25%)*50% da ripartire in 10 quote annuali di € 1.312 ciascuna.
6 Giugno 2017 a 17:44
Ho un dubbio riguardante la detraibilità IRPEF sui lavori edili in casa.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate riporta un elenco di “principali tipi di interventi ammessi alla detrazione” a solo titolo esemplificativo, specificando che “In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.”
Due anni fa ho eseguito dei lavori edili in casa, facendo seguire il tutto ad un geometra specificando che intendevo ottenere la detrazione del 50%. Abbiamo fatto tutte le pratiche necessarie in Comune, ho pagato con bonifici e l’anno successivo ho portato copie della documentazione al commercialista per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi e da lì ho iniziato a ricevere i rimborsi IRPEF.
Ora, siccome (a mio parere) l’elenco dei lavori ammessi è generico e non esaustivo, mi chiedo: a chi spetta il compito (e quindi anche la responsabilità in caso di errori) di stabilire con certezza se un determinato lavoro rientra o meno tra quelli ammessi alla detrazione IRPEF?
Su chi posso rivalermi in caso mi venisse contestato un lavoro (ormai compiuto) non rientrante tra quelli detraibili? Sul geometra che ha seguito i lavori? Sul Comune? Sul CAF che ha compilato la dichiarazione dei redditi?
L’Agenzia Entrate controlla solo difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti o verifica anche la natura tecnica degli interventi per appurare se rientrano in detrazione?
Ringrazio e porgo
cordiali saluti