Detrazione Iva: fatture 2016 escluse dalle novità
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365A seguito delle novità introdotte con il D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017:
- è stato ridotto il termine per il diritto alla detrazione Iva (in quanto, ai sensi del riformato articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati … è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto…”;
- è stato contestualmente ridotto il termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, in quanto il nuovo articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Pertanto, premesso che, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, se a fronte di una cessione di beni avvenuta nel mese di dicembre dell’anno 2017, con contestuale consegna del documento di trasporto, la fattura è emessa nei primi 15 giorni del gennaio 2018 e consegnata alla stessa data, il cliente:




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

