30 Settembre 2022

Detrazione Iva per il cessionario di beni all’asta in assenza di versamento del cedente

di Gabriele Damascelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il sistema dell’Iva, come concepito in sede unionale, prima nell’articolo 17 par. 2 lett. a) della Direttiva 77/388 ed ora nell’articolo 168 della Direttiva 2006/112, risiede nella circostanza che, ad ogni passaggio, l’imposta è dovuta solo previa detrazione, esclusivamente in capo ai soggetti passivi autorizzati a detrarla, dell’ammontare dell’Iva che ha gravato direttamente sul costo dei vari elementi costitutivi del prezzo dei beni e dei servizi, ciò al fine precipuo di sgravare integralmente il soggetto passivo dell’imposta sulla singola operazione, per gravare, per effetto del principio di neutralità, sul consumo realizzato dall’acquirente finale.

La detrazione, quale pietra angolare del sistema comune dell’imposta, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo in questo modo la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, intesa come neutralità concorrenziale fra le imprese, e ciò indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all’imposta (v. causa C-268/83, D.A. Rompelman c. Ministro delle finanze).

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