20 Giugno 2017

Detrazione per l’acquisto di auto per portatori di handicap

di EVOLUTION
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Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’agevolazione, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta alcuni aspetti di ordine generale legati alla detrazione prevista per le spese sostenute, da parte del portatore di handicap o del familiare, per l’acquisto di mezzi di trasporto.

In linea generale occorre tener conto che costituiscono soggetti agevolabili in quanto disabili coloro che hanno avuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’articolo 4 L. 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.

Relativamente all’aspetto oggettivo, sono detraibili, entro il limite di 18.075,99 euro, le spese riguardanti l’acquisto:

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