20 Giugno 2017

Detrazione per l’acquisto di auto per portatori di handicap

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’agevolazione, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta alcuni aspetti di ordine generale legati alla detrazione prevista per le spese sostenute, da parte del portatore di handicap o del familiare, per l’acquisto di mezzi di trasporto.

In linea generale occorre tener conto che costituiscono soggetti agevolabili in quanto disabili coloro che hanno avuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’articolo 4 L. 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.

Relativamente all’aspetto oggettivo, sono detraibili, entro il limite di 18.075,99 euro, le spese riguardanti l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli adattatiin funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie della persona con disabilità;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicappsichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La condizione di disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto dell’auto. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni.

Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (circolare AdE 24/E/2004, risposta 3.2).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la persona con disabilità per la mancanza di entrambi gli arti superiori, ai fini del riconoscimento della detrazione per l’acquisto dell’auto, si può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione di cui all’articolo 4 L. 104/1992) (risoluzione AdE 8/E/2007).

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), e per una sola volta in un periodo di 4 anni. Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

È possibile usufruire del beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in data antecedente al secondo acquisto.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione all’estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso. L’esportazione all’estero del veicolo, con la conseguente cancellazione del veicolo dal PRA, non soddisfa la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio, in quanto tale condizione si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo risulta cancellato dal PRA per demolizione (circolare AdE 19/E/2012, risposta 3.2).

In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (circolare AdE 15/2005, risposta 6.3).

Nel caso in cui più persone con disabilità siano fiscalmente a carico di una medesima persona, questa può fruire nel corso dello stesso quadriennio dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuna delle persone con disabilità a suo carico.

La L. 296/2006 ha stabilito che i veicoli di cui si chiede la detrazione devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente per la locomozione delle persone con disabilità destinatari del beneficio fiscale.

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Infine va precisato che non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna